La prescrizione all’assicurazione si realizza dopo due anni che decorrono dalla data dell’incidente e poi tornando a decorrere dalla prima richiesta di risarcimento.
Prescrizione breve, anzi brevissima, per le richieste all’assicurazione di risarcimento del danno da incidente stradale: l’automobilista si deve attivare entro massimo due anni da quando si è verificato il sinistro. Se, invece, lascia scadere tale termine, l’assicurazione non è più tenuta a versargli alcunché. Per cui, prima che scada l’ultimo giorno del secondo anno, per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento, l’automobilista deve inviare all’assicurazione una seconda raccomandata a.r., in modo da interrompere il termine di prescrizione. È quanto prevede il codice civile che, di recente, è stato interpretato da una sentenza del Tribunale di Palermo. Ma procediamo con ordine.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, conseguente a un incidente stradale, è di due anni. In termini pratici, questo significa che l’automobilista, entro tale termine, deve inviare all’assicurazione la richiesta di risarcimento, indicando data e luogo del sinistro, auto coinvolte e relative polizze, descrizione dell’episodio con le relative responsabilità, danni riportati.
Proprio per assicurarsi la prova del rispetto del termine di due anni, è necessario che la denuncia di sinistro all’assicurazione sia effettuata mediante l’invio di una raccomandata a.r. o di una email di posta elettronica certificata (Pec). La raccomandata può essere spedita anche a firma del proprio avvocato, ma affinché essa produca gli effetti di interruzione della prescrizione deve essere controfirmata anche dal proprio assistito, ossia il soggetto danneggiato.
Dal ricevimento della raccomandata, l’assicurazione ha:
- 60 giorni per offrire un’offerta di risarcimento se l’incidente ha provocato solo danni all’automobile;
- 90 giorni per offrire ai soggetti lesi (conducente e passeggeri), un’offerta di risarcimento se l’incidente ha procurato anche danni alle persone.
Per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale è necessario inviare una diffida entro la scadenza dei due anni dal sinistro e, successivamente, entro due anni dal ricevimento – da parte dell’assicurazione – della nostra precedente raccomandata. Ma c’è un numero massimo di richieste che si possono inviare alla compagnia per non far prescrivere il proprio diritto? No. In teoria, quindi, ogni due anni possiamo inviare una diffida, con richiesta di risarcimento e, in questo modo, evitare che il diritto all’indennizzo si prescriva.